Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 sono state confermate le misure di lockdown fino al 3 maggio 2020.
I cantieri edili: aperti o chiusi?
Sono davvero tanti i messaggi e le mail arrivate in redazione, che possono essere riassunti in un’unica stessa domanda: “Nella mia Regione i cantieri edili privati sono consentiti?”.
Leggendo il DPCM 10 aprile 2020 sarebbe stato facile rispondere puntualmente rilevando i codici Ateco per i quali è ammessa l’apertura, ovvero:
42 – Costruzione di opere di pubblica utilità:
42.1- Costruzione di strade e ferrovie
42.2 – Costruzione di opere di pubblica utilità
42.9 – Costruzione di altre opere di ingegneria civile
ad esclusione dei seguenti codici:
42.99.09 – altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile NCA – costruzione di strutture per impianti industriali quali: raffinerie, impianti chimici (esclusi gli edifici) – Lavori di costruzione (esclusi gli edifici) quali: impianti sportivi all’ aperto stadi, campi da tennis, campi da golf eccetera (ESCLUSE le piscine)
42.99.10 (ma in realtà dovrebbe essere il 42.99.01) – Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione – lottizzazione dei terreni volta al miglioramento degli stessi (ad esempio: aggiunta di strade, infrastrutture di pubblica utilità eccetera), consorzi di urbanizzazione e lottizzazione
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione
43.21 – Installazione di impianti elettrici
43.21.01 – Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02 – Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.03 – Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22 – Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria
43.22.01 – Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02 – Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03 – Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.22.04 – Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.05 – Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
43.29 – Altri lavori di costruzione e installazione
43.29.01 – Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 – Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 – Altri lavori di costruzione e installazione nca
Covid-19 e Cantieri edili: la situazione Regione per Regione
Al momento, dunque, il DPCM 10 aprile 2020, in vigore fino al 3 maggio 2020, non prevede alcuna apertura dei cantieri edili privati. Alcune Regioni hanno però interpretato diversamente il lockdown, lasciando degli spiragli (a volte in modo molto raffazzonato) ad alcune tipologie di lavori edili. Vediamo quali.
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Regione Abruzzo
Le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 13 aprile e n. 37 del 15 aprile hanno aperto alla possibilità per gli operatori turistico-balneari e il personale addetto di effettuare i lavori urgenti nelle aree demaniali in concessione per avviare a smaltimento/recupero i rifiuti spiaggiati accumulatisi a seguito dei recenti fenomeni di maltempo; tutto ferma restando la preventiva autorizzazione delle azioni e modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo ai sensi dei provvedimenti statali e regionali adottati. L’autorizzazione per i lavori necessari e urgenti è subordinata alla previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente.
Viene anche consentita l’attività di manutenzione di aree pubbliche e private compresi: orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, per interventi urgenti anche finalizzati alla manutenzione e alla prevenzione di danni all’incolumità personale e al patrimonio arboreo naturale, sempre nel rispetto delle misure di contenimento del contagio. Gli interventi ivi autorizzati devono essere caratterizzati da una urgenza del provvedere, in quanto finalizzati:
alla “prevenzione di danni all’incolumità personale e al patrimonio arboreo naturale”: rientrano, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’ordinanza, a titolo esemplificativo, gli interventi di potatura, spalcatura, taglio rami pericolosi o che ostruiscono la visibilità o la viabilità stradale, abbattimento piante malate o morte o pericolose per l’incolumità pubblica nonché l’attività di pulizia degli argini dalla vegetazione spontanea che impedisce il corretto drenaggio delle acque;
alla “manutenzione” di orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, in relazione agli interventi colturali normalmente svolti nella stagionalità in atto e dunque “urgenti” per il periodo temporale di riferimento. Nella ricorrenza del carattere d’urgenza previsto, sono ammessi gli interventi dettati da esigenze di sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali.
Per la realizzazione dei suddetti interventi è consentito lo spostamento nell’ambito del solo territorio regionale, da un massimo di due componenti del medesimo nucleo familiare e limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti; deve essere inoltre sempre garantito il rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzate al contenimento del contagio.
Regione Basilicata
Con l’Ordinanza n. 18 del 15 aprile 2020 la Regione Basilicata ha ammesso l’attività di cura e manutenzione di giardini, aree verdi e naturali pubbliche e private, comprese le aree turistiche e le aree naturali quali spiagge, ivi comprese quelle che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle predette attività, fatto salvo il rispetto delle misure di distanziamento sociale di almeno un metro e dell’utilizzo di guanti e mascherine di protezione individuale.
Regione Calabria
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.
Regione Campania
L’Ordinanza 12 aprile 2020, n. 32 prevede ulteriori misure urgenti confermando le seguenti misure:
è sospesa l’attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi – limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii., oggi DPCM 10 aprile 2020)- gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l’adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;
per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l’avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria nonchè degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii.), valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo l’obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente.
Regione Emilia Romagna
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.
Regione Friuli Venezia Giulia
Con l’Ordinanza contingibile e urgente 13 aprile 2020, n. 10/PC la Regione Friuli Venezia Giulia ammette l’attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private, ivi comprese le aree in concessione quali le spiagge, sempre nel rispetto delle misure di comportamento finalizzato al contenimento del contagio.
Regione Lazio
L’Ordinanza 15 aprile 2020, n. Z00028 consente, per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza nonché per le strutture ricettive all’aria aperta le cui attività produttive sono state sospese con i precedenti provvedimenti nazionali e regionali, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali solo ai soggetti impegnati in comprovate attività di manutenzione e vigilanza nonché in attività di pulizia e sanificazione esclusivamente per le attività indicate.
Regione Liguria
La Regione Liguria con il decreto n. 18 del 13 aprile 2020, entrato in vigore il 14 aprile 2020, autorizza alcune attività tra le quali:
le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l’apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
svolgimento all’interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici;
l’area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l’accesso ad estranei.
Sono consentite anche le opere minori di cui al d.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) ovvero:
attività edilizia libera, di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001;
opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001;
Consentite anche le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio.
Nel novero delle attività agricole consentite sono comprese, oltre la manutenzione del verde pubblico e privato il taglio del bosco per legna da ardere, la coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi, orti, vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animati da cortile finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali, purché svolte con modalità tali da evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
Viene confermata la piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche, finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e, più in generale, alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitati dall’azione del mare, i cui lavori risultano ascrivibili, in maniera prevalente, alte seguenti categorie di opere SOA, a prescindere dalla classificazione ATECO posseduta dall’appaltatore:
OG 3:STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO
OG 5: DIGHE
OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
0S21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
0S23: DEMOLIZIONE DI OPERE
Consentite anche le attività di manutenzione e propedeutiche alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali ed il loro spostamento dal cantiere all’ormeggio sono autorizzate previa comunicazione al Prefetto ed alla Autorità Marittima competente ed ottenuto l’assenso delle parti sociali.
Le suddette attività dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte te disposizioni attualmente in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento delta diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Regione Lombardia
L’Ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020 prevede per le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) la necessità di essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.
Regione Marche
Con il Decreto Presidente Giunta Regionale 16 aprile 2020, n. 99 sono ammesse, previa comunicazione al Prefetto:
a) le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l’apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
svolgimento all’interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici;
l’area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l’accesso ad estranei;
b) le opere minori di cui al D.P.R. 380/2001 funzionali alla manutenzione delle attività economiche sospese di cui all’art. 2, comma 12, del DPCM 10 aprile 2020 come di seguito indicate:
attività edilizia libera, di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001;
opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all’art. 6bis del D.P.R. 380/2001;
c) prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio;
d) è confermata la piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche, finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e, più in generale, alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitati dall’azione del mare.
Regione Molise
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.
Regione Piemonte
Con il Decreto 13 aprile 2020, n. 43 la Regione Piemonte ordina la chiusura degli studi professionali, salvo l’utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenze ivi effettuate. Lo stesso decreto prevede il fermo delle attività dei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento di altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.
Regione Puglia
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.
Regione Sardegna
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.
Regione Sicilia
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.
Regione Toscana
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.
Regione Trentino Alto Adige
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.
Regione Umbria
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.
Regione Valle d’Aosta
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.
Regione Veneto
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.
Fonte: Lavoripubblici