L’articolo tratta dell’approccio di GAe Engineering srl ha attuato nella gestione dei cantieri, coinvolti dall’emergenza COVID-19 dall’emanazione del primo DPCM del 21 febbraio 2020 sino al DPCM del 22 marzo 2020, con un duplice obiettivo: la salvaguardia della salute e della sicurezza a 360°, la ripianificazione delle attività per esser pronti a ripartire appena il contesto normativo nazionale lo consentirà.
COVID-19 & cantieri: la volontà di non fermarsi, le azioni, le cautele, la visione
Nonostante da qualche mese [dicembre 2019 – gennaio 2020] le notizie provenienti dalla Cina, relative all’emergenza COVID-19, non fossero così rassicuranti, nessuno di noi immaginava di doversi trovare adaffrontare un’emergenza con una così rapida diffusione del contagio, estensione territoriale e gravità per la perdita di vite umane.
L’emergenza CIVID – 19 ha portato ad attenzionare, valutare ed attuare, vista l’origine e la tipologia emergenziale a valere sulla salute pubblica, quegli aspetti che per la tipologia propria del mondo dell’edilizia avevano ed hanno una marcata rilevanza al fine di tutelare la salute e la sicurezza non solo dei lavoratori, in quanto tali, bensì di tutte quelle persone con cui le stesse potevano essere venute in contatto o potevano andare in contatto sia in cantiere che all’esterno dello stesso.
Obiettivo: mettere in atto azioni organizzative coordinate con misure di prevenzione e protezione finalizzate al contenimento della diffusione del COVID – 19.
L’esperienza vissuta e maturata nel periodo dal 21.02.2020 fino ad oggi, pervasa inizialmente dalla mancanza di certezze, visioni di inconsapevolezza nei ruoli e delle corrispondenti responsabilità e delle azioni da mettere in atto, ha messo in evidenza, nel nostro panorama, come poche sono state le aziende in grado di attuare rapidamente le prime misure di prevenzione e contenimento richieste dalle istituzioni. Di contro la maggior parte si sono trovate impreparate con particolare riferimento alle azioni di carattere organizzativo.
Forse è stata per tutti ed a tutti i livelli, la “prima volta”.
Resta comunque evidente come la tipologia dell’agente e del corrispondente rischio,indicato come “rischio biologico generico” [Cfr. Protocollo del 14.03.2020] permette di comprende la deroga temporale, di cui all’art.16 del D.L. 17.03.2020, che ci consente di qualificare le mascherine chirurgiche come D.P.I..
Bisogna inoltre considerare che situazioni come quelle in essere, che riguardano aspetti epidemiologici propri della sanità pubblica, non sono mai state contemplate né ipotizzate, dalle norme antinfortunistiche, in quanto il “rischio biologico”, così come trattato dal D.LGS 81/08 e s.m.i., è riferito e ne è quindi richiesta la valutazione del rischio, quando lo stesso si “connota” in un processo produttivo o in ambiti dove vi è la presenza di “agenti biologici”.
Il “rischio biologico” entra nei cantieri edili
Questa evenienza deve far pensare come, nel futuro, debba prendersi in considerazione situazioni come quelle che oggi stiamo vivendo inserendo nel PSC una attenzione che indichi come il CSE debba, durante la fase di realizzazione dell’opera, verificare/accertare, attraverso i canali istituzionali, la possibilità di eventuali fenomeni di diffusione di virus che possono avere rilevanza ai fini dell’igiene e salute pubblica con riflessi sull’attività lavorativa del cantiere. In tale logica valuterà altresì la definizione del sistema degli accessi e degli spazi da destinare ai servizi igienico assistenziali.
Nel periodo che si esamina sono state emanate plurime disposizioni normative contenenti anche misure di restrizione utili al contenimento dapprima dell’epidemia e poi pandemia che via via ha coinvolto tutto il paese, l’Europa e il mondo; disposizioni suscettibili di attuazione, sin dal primo momento anche nel contesto dei cantieri edili.
Attenendosi ai principi generali in materia di salute e sicurezza ci si deve soffermare al principio costituzionale posto a difesa del “diritto alla salute” (art. 32, Costituzione), che deve orientare anche la lettura dell’art. 2087 del codice civile.
La valutazione del rischio e le trattazioni in merito a misure di prevenzione e sicurezza da adottare non possono pertanto non tenere in conto delle disposizioni normative in esame che diventano parte integrante del processo valutativo di analisi.
Sicurezza sul lavoro: le azioni anti-COVID-19 nei cantieri
L’esperienza che descriviamo è quella maturata da GAe engineering srl ove svolge attività di coordinamento per la sicurezza in cantieri situati in territorio particolarmente interessato dall’emergenza epidemiologica.
Nello schema temporale e delle azioni, riportato nel seguito, viene rappresentata l’evoluzione delle disposizioni emesse dagli organi del Governo centrale e dalle Regioni, nonché le “linee guida del MIT” unitamente alla “ linea guida cantieri”, sino ad arrivare al decreto legge del 25 marzo 2020. Decreto-legge questo che ha l’obiettivo di riordinare le misure sino a quella data emanate, in modo che le stesse siano utile riferimento per i DPCM successivi, tracciando così una unica linea comune di intenti e di azioni fra Governo centrale, Governo Regionale e Comuni.
Parallelamente al susseguirsi, a volte anche frenetico, delle varie disposizioni via via emanate e sulla base delle specificità di ognuna delle stesse e dei periodi di loro attuazione e validità, sono state studiate e messe in atto azioni sia per il ruolo di Responsabile dei Lavori sia per il ruolo di CSE, con l’obiettivo di allineare la gestione del cantiere alle nuove esigenze.
Il ruolo principale spetta al Datore di Lavoro delle imprese
Si intende che, in ragione dell’analisi normativa condotta il ruolo di protagonista spetta al Datore di Lavoro delle imprese coordinate, in analogia a quanto avviene con i POS, da parte dell’impresa affidataria principale.
Alla fine di questa fase, conclusasi in molti casi con la sospensione dei lavori, è emerso come, in linea generale, il complessivo sistema di “sicurezza” approntato abbia dovuto conoscere un affinamento per poter rispondere alle nuove esigenze emergenziali. Si intende che senza una buona organizzazione precedente le misure di contenimento non sono affrontabili ma anche quando la buona organizzazione è presente certune tipologie di lavorazioni hanno richiesto per la loro intrinseca natura un momento di ripensamento. In taluni casi non è stato comunque possibile pensare ad una continuità delle lavorazioni.
Le principali condizioni che hanno portato alla sospensione dei lavori
Qui di seguito si riportano alcune delle circostanze rilevate, in uno dei cantieri gestiti da GAe nel ruolo di RL, che hanno comportato la sospensione dell’attività lavorativa:
poter reperire sul mercato i D.P.I. utili a costituire barriera tra gli operai; dispositivi questi che tra l’altro, anche per esigenze igieniche, hanno necessità di frequente ricambio/sostituzione.
poter disporre, all’esterno dell’area di cantiere dei servizi di ristorazione utili a sostituire il servizio mensa per gli operai che, ai fini dell’attuazione del DPCM è stato preventivamente sospeso chiudendone l’accesso. Al contempo è impensabile realizzare una mensa per 500 persone per rispondere adeguatamente alle distanze ordinate dal DPCM, essendo ad oggi occupate 280 persone, così come è ingestibile una turnazione nell’uso degli spazi ad oggi a disposizione.
disporre del monta-persone ALIMAK nel rispetto delle distanze ordinate dal DPCM per il numero di operai attualmente impegnato in cantiere ed è impensabile predisporre l’installazione di ulteriori due monta-persone.
L’approccio partecipativo ed incisivo, proprio del nostro team, ha portato ad attivare, sin da subito, disposizioni in coerenza con le misure“igienico-sanitarie” di protezione e contenimento contro la diffusione del visus, così come evincibili immediatamente dai DPCM, ed altre norme.
L’applicazione di queste disposizioni è stata accompagnata ed in alcuni casi anche preceduta da riunioni di coordinamento con le imprese, di natura straordinaria,con l’obiettivo comune di provare a riorganizzare le attività lavorative sulla base di tale emergenza e delle conseguenti misure di sicurezza a carattere prettamente igienico–sanitario da inserire nel contesto del cantiere e delle relative lavorazioni.
Dalle prime disposizioni sino al DPCM del 9 marzo, le azioni contenitive risultavano prevalentemente a carico del datore di lavoro che, con l’ausilio del medico competente, aveva l’obbligo di garantire la continuità del lavoro in condizioni adeguate al fine del “contenimento” della diffusione del Virus COVID-19. Nella visione di GAe le comunicazioni prevedevano come l’aggiornamento del PSC avvenisse, secondo lo standard GAe, attraverso Appendici e Disposizioni emesse contestualmente all’emanazione di Decreti e/o Ordinanze governative, in merito alle cautele per il contenimento da adottare con richiesta di redazione di idoneo “protocollo”a valere sul General Contractor. Mentre la valutazione degli oneri della sicurezza doveva essere rendicontata, indipendentemente e prima ancora della decisione sulla loro imputazione, anche in ragione della nuova e particolare esigenza non direttamente correlata con le attività di cantiere.
In particolare le disposizioni emesse contengono le seguenti indicazioni e/o richieste:
necessità di messa in sicurezza del cantiere preliminarmente alla chiusura – attività quindi eseguita di concerto con l’impresa e riportata in apposito verbale
necessità di mantenere attivo il servizio guardiania
all’ingresso in cantiere deve essere presente un’informativa delle principali norme di igiene e salute pubblica indicati dal Ministero della Salute come riportati nell’allegato 1 del DPCM del 8 marzo 2020;
messa a disposizione di igienizzanti per le mani
chi entra in cantiere deve avere DPI personali e non promiscui, indossare abiti da lavoro idonei alla mansione;
chi lavora in cantiere deve essere dotato (oltre che dai soliti DPI idonei alle lavorazioni) di apposite mascherine protettive solo se le distanze con gli altri addetti può essere inferiore ad 1,00 mt
privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
regolamentare l’accesso agli spazi, programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti).
Tali attività di base, da sviluppare e organizzare operativamente attraverso il Protocollo dell’impresa unitamente alla rivisitazione del cronoprogramma, consentiranno al CSE, sentito il Committente, di valutare i costi della sicurezza aggiuntivi e specifici determinati da tale emergenza.
Questa visione, così come le disposizioni contenute negli aggiornamenti del PSC, hanno di fatto anticipato alcune tematiche successivamente inserite nelle disposizioni normative via via susseguitesi.